Testo L. 19.6.2020 n. 59 di conversione DL 26/2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26

All’articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b), la parola: «compresa» e’ sostituita dalle
seguenti: «e nel lunedi’ successivo compresi»;
alla lettera c), la parola: «inseriti» e’ sostituita dalla
seguente: «inserite» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni
degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in
carica fino alla scadenza naturale prevista nell’anno 2021»;
alla lettera d), le parole: «nei sessanta giorni successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «tra il quindicesimo e il
sessantesimo giorno successivo» e la parola: «compresa» e’ sostituita
dalle seguenti: «e nel lunedi’ successivo compresi»;
dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma
79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente
all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni
dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino
al rinnovo degli organi e’ prorogata la durata del mandato di quelli
in carica»;
il comma 2 e’ soppresso.
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. (Modalita’ di svolgimento delle operazioni di
votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno
2020). – 1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento
sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e
referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata
di lunedi’, dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno
2020, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio
rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione
politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione
alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del
COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all’articolo 1 del
presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle
scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, che si applica, altresi’, al referendum confermativo
del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12
ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per
le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi
quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi
degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni
di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni
consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle
elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum
confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo
alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni
amministrative e’ rinviato alle ore 9 del martedi’, dando la
precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le
spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati
in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali
dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la
presentazione delle liste e delle candidature e’ ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante
dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell’esigenza di
assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il
contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche’
di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello
svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario
dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la
presentazione delle liste e delle candidature e’ ridotto a un terzo.
6. E’ fatta salva per ciascuna regione la possibilita’ di
prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse
da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della
riduzione del rischio di contagio da COVID-19.
Art. 1-ter. (Protocolli sanitari e di sicurezza per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali). – 1. Al fine di
prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni
elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto
delle modalita’ operative e precauzionali di cui ai protocolli
sanitari e di sicurezza adottati dal Governo».